La riforma del Terzo Settore

L’ampio spettro del non profit è stato oggetto di un profondo restyling per effetto del D.lgs. n. 117/2017, il c.d. “Codice del Terzo Settore” (di seguito anche Cts). L’obiettivo della riforma è stato quello di razionalizzare la disciplina dei vari enti non profit, riconducendo tutto ad un unico corpo normativo (da integrarsi con i necessari provvedimenti regolamentari attuativi) che ha anzitutto precisato cosa si intende per “non profit” ed i requisiti per poter (volontariamente) entrare a far parte di questo mondo.

Il Codice del Terzo Settore individua diverse categorie di Enti, ciascuna aventi determinate caratteristiche organizzative e fiscali, che si differenziano tra loro per modalità di costituzione e beneficiari dell’attività esercitata dall’ente stesso.

In breve, per far parte del Terzo Settore occorre:

  1. essere un ente provato che agisce senza scopo di lucro;
  2. svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle elencate dal Cts;
  3. perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  4. essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. “RUNTS”).

Gli enti (che assumeranno la qualifica di ”Ente del Terzo Settore”) potranno iscriversi ad una delle 7 categorie precisate dal Codice del Terzo Settore: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, Società di mutuo soccorso ed altri enti del terzo settore.

E’ di fondamentale importanza precisare che l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore ha determinato l’abrogazione delle norme che precedentemente regolavano singoli enti non profit o, in alternativa, causato la disapplicazione di alcune norme precedentemente previste per gli enti non profit.

Considerata la portata a dir poco innovativa della riforma introdotta con il D.lgs. n. 117/2017, approcciare alla costituzione di un ente non profit richiede conoscenza della (vasta) normativa anche per effetto della diversa disciplina fiscale (e non solo) applicabile ad un ente piuttosto che ad un altro oltrechè alle diverse modalità di esercizio dell’attività di interesse generale.

Lo Studio, grazie ad una consolidata esperienza con numerosi Enti del Terzo Settore, è in grado di assistere, fin dalla sua costituzione, le realtà operanti per finalità civiche, sociali e solidaristiche ed indirizzarle su un percorso di crescita e compliance normativa e regolamentare.

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